Concessione farmacie ad Ardea, E. Ludovici: “Modificare l’articolo 4”
Il consigliere comunale propone di pianificare il subentro della dirigente della farmacia per sostituire le unità mancanti
Ardea – Dopo aver presentato il 31.12.2018 una nota all’amministrazione comunale e ai dirigenti, al Prefetto di Roma, chiedendo l’annullamento dell’art. 4 dipendenti, del disciplinare di gara per la concessione delle farmacie comunali ai privati, la sottoscritta chiedeva la ricollocazione dell’impiegato amministrativo e la collocazione della dott.ssa farmacista , cercando di salvaguardare il posto di lavoro di due dipendenti comunali. A quella nota arriva la risposta del dirigente dell’area economica finanziaria il giorno 21.01.2019 prot. 3778, dove viene citato quanto segue “Il passaggio del personale dipendente in caso di trasferimento di ramo d’azienda e le relative modalità sono espressamente disciplinati dall’art. 2112 c.c nonché dall’art 47 della L.428/1990”.
E’ quanto si legge in una lettera a firma del consigliere comunale Edelvais Ludovici, di “Con La Gente Per Ardea”, che aggiunge: In merito alla risposta alla mia nota prot. 73958 del 31/12/2018, la mia richiesta al Dirigente dell’Ente è stata liquidata con la mera indicazione di due articoli di legge in tre righe. La risposta poco si attaglia al ruolo di consulenza tecnica che dovrebbero avere i Dirigenti, che ricevono lauti compensi in funzione del loro ruolo tecnico di alto profilo, con elevatissime competenze. Competenze necessarie per consentire ai componenti degli organi politicidella città, che non necessariamente devono avere competenze tecniche, di poter verificare e indirizzare le scelte amministrative ricevendo una consulenza adeguata e comprensibile.
Ebbene a mio avviso la rispostadel Dirigente non solo ècarente, poiché la semplice citazione di due articoli di legge non costituisce alcuna esauriente spiegazione delle scelte sinora operate, ma potrebbe pure essere sbagliata. La Cassazione infatti con Sentenza 9682 del 11 maggio 2016 ha trattato un caso di applicazione proprio dell’art. 2112 Codice Civile citato a giustificazione del diniego della modifica dell’art. 4 del bando di gara che sull’affidamento delle farmacie comunali. Ho avanzato tale richiesta poiché i due dipendenti della farmacia comunale non intendono instaurare il proprio rapporto lavorativo con il nuovo soggetto privato che gestirebbe le farmacie comunali ed hanno manifestato l’interesse a rimanere dipendenti del Comune di Ardea anche con altre mansioni, cosa peraltro già prevista in una Delibera di Consiglio Comunale che aveva affrontato la questione e che poi è stata annullata.
Del resto uno dei due dipendenti non è nemmeno vero sia un magazziniere della farmacia comunale poiché è in realtà un dipendente amministrativo. Ebbene la Sentenza di Cassazione del 2016, nell’affrontare la questione chiarisce come vi siano casistiche in cui la cessione dei dipendenti non possa essere automatica e vada ben affrontata, affinché non si usi lo strumento della cessione del ramo di azienda per diminuire le garanzie ed i diritti dei lavoratori, cosa che risulterebbe nel caso in questione. Ma ancor più chiarisce quale sia il corretto modo di applicare l’art. 2112 Codice Civile, la Sentenza di Cassazione 19379 del 28.9.2004 che affronta proprio la questione di alcuni dipendenti che in occasione di una cessione di ramo di azienda non hanno inteso optare per la cessione del contratto al nuovo datore di lavoro e sono stati reintegrati in altre mansioni presso il datore di lavoro originario.
E’ pacifico che il Comune di Ardea avrebbe tutto l’interesse a mantenere le unità lavorative nel proprio ambito poiché ha una carenza di organico gravissima che già gli impedisce di erogare molti servizi di cui i cittadini hanno diritto nei tempi e nei modi dovuti. Ciò mi ha fatto maturare il sospetto che la posizione esposta dal Dirigente sia sbagliata ed esponga l’Ente al giusto ricorso del lavoratore che subirebbe un danno dal trasferimento presso il privato, e danneggerebbe comunque ulteriormente il Comune che continua a vedere andare in pensione i già pochi dipendenti senza riuscire a sostituirli a causa di un dissesto che ha già causato la sospensione di troppi servizi.
Ciò che non risulta chiaro è quale sia la motivazione per cui il Dirigente manifesti una posizione che potrebbe essere tanto sbagliata quanto immotivatamente avversa ai dipendenti dell’Ente che lavorano nella farmacia comunale. Visto che la situazione delle attuali verifiche è originata da una segnalazione da parte della Dirigente della farmacia, chiedo alla Segretaria Generale di verificare se la dipendente dell’Ente debba essere tutelata ai sensi delle attuali norme sul whistelblowing. Chiedo altresì che venga verificata la posizione esposta dal Dirigente alla luce delle Sentenze da me citate.
Poi, una proposta: “All’amministrazione di Governo, vista la carenza di risorse umane come sopra specificato, sia necessario intervenire presso i servizi demografici, al fine di pianificare il subentro della dirigente della farmacia per sostituire le unità mancanti e per ovviare la mole di lavoro intensa a cui i servizi demografici sono sottoposti quotidianamente. Il flusso di migliaia di persone che ritrovano lo stesso punto di incontro per certificazioni e atti vari, in quanto soppresse le due delegazioni di Montagnano e Tor San Lorenzo.
Riguardo al dipendente amministrativo sopra citato è necessario ricollocarlo al posto di provenienza, visto che ricopre il ruolo di dipendente amministrativo e non di magazziniere, considerando non solo il ruolo, ma l’originaria provenienza, quale l’ufficio Tecnico Comunale.
FONTE: Il Faro online